La vigilanza sugli alunni costituisce un obbligo inderogabile per tutto il personale scolastico. Tale responsabilità discende dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile, dal D.Lgs. 297/94, dal D.Lgs. 81/2008 (in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché dal vigente CCNL Comparto Istruzione e Ricerca. Ai sensi dell’art. 2048 del Codice Civile, qualora un alunno subisca un danno durante il periodo in cui è affidato alla vigilanza dell’insegnante, si configura una presunzione di omesso controllo a carico del docente incaricato.
Consultare la circolare per ulteriori informazioni.
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